Page 83 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 8 – La penalistica europea tra XV e XVIII secolo

principalmente all’inquisizione che si deve guardare se si vuole impostare correttamen-
te l’indagine relativa al procedimento penale:

La seconda specie di processo criminale viene condotta attraverso l’inquisizione,
che, poiché oggi è maggiormente utilizzata, dovrà essere illustrata con maggiore
diligenza («Altera species processus criminalis inquisitione peragitur, quae, quia
hodie usitatior est, paulo diligentius exponenda erit»).

Le conclusioni di Böhmer, singolarmente simili nel contenuto a quelle elaborate qual-
che decennio più tardi da Richeri, non fanno che confermare come l’esperienza dottri-
nale osservata in precedenza presso i giuristi della penisola appartenga in realtà, pur
con taluni scarti cronologici e fatte salve le particolarità locali, a una larga porzione
della scienza penalistica europea.
Negli ultimi secoli del diritto comune in questi criminalisti europei, che ovviamen-
te non ignorano la realtà del sistema nel quale si trovano a operare, l’abitudine a sof-
fermarsi anche sul modello accusatorio risponde non tanto a esigenze pratiche e concre-
te, quanto al rispetto per una tradizione dottrinale e accademica da secoli superata dalle
nuove strutture giudiziarie e normative alle quali non possono fare a meno di riferirsi.
In particolare, si deve sottolineare come non pochi tra i criminalisti attivi a livello con-
tinentale tra XVI e XVIII secolo appaiano fortemente condizionati dai numerosi e im-
portanti provvedimenti legislativi a carattere territoriale e statuale che dalla fine del
Quattrocento, come abbiamo visto, segnano profondamente la vicenda in esame.
È sulle reazioni a tali normative che conviene allora spostare la nostra attenzione, e
in particolare sulle critiche che esse provocano in quella parte della dottrina penalistica
europea meno disposta a lasciarsi coinvolgere dal sistema e più interessata a percorsi di
rinnovamento scientifico.



8.2. Le reazioni alle grandi ordinanze cinquecentesche

Abbiamo già più volte rimarcato come intorno alla prima metà del XVI secolo le
procedure inquisitorie appaiano sufficientemente collaudate nella prassi dei tribunali
italiani ed europei, grazie anche agli affinamenti tecnici elaborati dalla dottrina che, dopo
avere preso atto con qualche incertezza degli indirizzi pratici, ha poi contribuito
efficacemente alla definizione del nuovo modello da un punto di vista teorico e
dogmatico. Abbiamo poi visto come questa situazione venga sanzionata a livello
legislativo, oltralpe ancor più che in Italia, da una nutrita serie di provvedimenti che,
come espressione di uno Stato volto alla centralizzazione, al controllo sociale e
all’affermazione della propria autorità, contribuiscono a delineare in modo conclusivo
regole, istituti e caratteri distintivi del processo penale inquisitorio di Antico Regime
nella sua fase più matura (Ordonnance di Blois, Ordonnance di Villers-Cotterêts,
Constitutio Criminalis Carolina, ecc.).
La maggior parte della dottrina penalistica – come abbiamo rilevato in precedenza
– non fa altro che prendere atto delle novità legislative per continuare in quell’indirizzo



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