Page 65 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 6 – Il consolidamento normativo del modello inquisitorio nel resto d’Europa e in Italia
prendere come anche negli Stati della Casa di Savoia la suprema magistratura senatoria –
in linea con quanto accade nel resto d’Europa – svolga ormai una funzione di primo pia-
no nei processi penali sia come giurisdizione di ultima istanza sia, nei casi di maggiore
gravità, come organo chiamato a realizzare un unico grado di giudizio.
Nei Novi Ordini la rigidità della procedura e la particolare severità delle pene tro-
vano qualche temperamento nelle norme che, accogliendo consolidati principi dottrina-
li: a) escludono, nei casi di minore gravità, l’arresto e la detenzione preventiva dei pre-
sunti colpevoli; b) condizionano tali provvedimenti, negli altri casi, alla presenza di
sufficienti indizi; c) incanalano il ricorso alla tortura entro rigidi schemi formali tenden-
ti a prevenire per quanto possibile la commissione di abusi.
6.5. Giustizia penale e Stato moderno
In via di estrema sintesi, possiamo affermare che le esperienze legislative cinquecente-
sche costituiscono uno snodo fondamentale nel processo di assunzione di una piena ed
esclusiva competenza in materia penale da parte dello Stato moderno, nel momento in
cui esso inizia faticosamente a muoversi lungo un itinerario di modernizzazione e di
ricostruzione dell’ordinamento destinato a sfociare in un edificio dotato di solide fon-
damenta e di razionali architetture. Tale competenza si manifesta innanzitutto nella de-
finizione normativa della materia processuale, mediante la fissazione di principi e isti-
tuti inquisitori già emersi nella prassi e ormai in via di compiuta elaborazione sotto il
profilo tecnico e dogmatico a opera della dottrina di diritto comune. In effetti,
nell’ambito dell’itinerario testé accennato indispensabile si presenta l’assunzione di un
pieno controllo – e dunque di una piena titolarità – della giustizia penale, sentita come
decisiva per il buon funzionamento della cosa pubblica, per la conservazione della pace
interna e della civile convivenza, e in primo luogo per la sorveglianza – e qui le moti-
vazioni politiche non mancano – sui singoli e sulle strutture sociali.
Il canale attraverso il quale si realizza il controllo della giustizia penale è rappre-
sentato in primo luogo della creazione di opportune strutture giudiziarie e processuali,
in quanto queste strutture sono quelle che meglio garantiscono l’efficienza del sistema e
l’effettività del predominio. Alla creazione di strutture processuali nuove si accompa-
gna poi la massiccia statualizzazione di strutture processuali già esistenti o in via di af-
fermazione. Ci riferiamo in particolare ai moduli procedurali che già dal XIII secolo
appaiono informati a principi e criteri inquisitori. Si tratta di principi e criteri che ap-
paiono particolarmente consoni anche ideologicamente a coloro che si impegnano nella
riorganizzazione dell’ordinamento su basi assolutiste. E se nella Germania della Rece-
zione il processo di statualizzazione si rivolge principalmente agli esiti dottrinali italia-
ni, in Francia l’influenza dottrinale non manca, ma qui vengono privilegiati gli esiti
della prassi giudiziaria, corretti e adattati alle esigenze di accertamento della nascente
monarchia assoluta. In ogni caso, le istituzioni statali insistono in modo particolare sul-
le forme di natura inquisitoria, in un processo di mutuo sviluppo e di reciproco raffor-
zamento tra le prime e le seconde del quale i testi normativi richiamati in precedenza
sono indubitabile testimonianza. Da questo punto di vista, si può ben affermare che la
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