Page 65 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 65







Capitolo 6 – Il consolidamento normativo del modello inquisitorio nel resto d’Europa e in Italia

prendere come anche negli Stati della Casa di Savoia la suprema magistratura senatoria –
in linea con quanto accade nel resto d’Europa – svolga ormai una funzione di primo pia-
no nei processi penali sia come giurisdizione di ultima istanza sia, nei casi di maggiore
gravità, come organo chiamato a realizzare un unico grado di giudizio.
Nei Novi Ordini la rigidità della procedura e la particolare severità delle pene tro-
vano qualche temperamento nelle norme che, accogliendo consolidati principi dottrina-
li: a) escludono, nei casi di minore gravità, l’arresto e la detenzione preventiva dei pre-
sunti colpevoli; b) condizionano tali provvedimenti, negli altri casi, alla presenza di
sufficienti indizi; c) incanalano il ricorso alla tortura entro rigidi schemi formali tenden-
ti a prevenire per quanto possibile la commissione di abusi.



6.5. Giustizia penale e Stato moderno

In via di estrema sintesi, possiamo affermare che le esperienze legislative cinquecente-
sche costituiscono uno snodo fondamentale nel processo di assunzione di una piena ed
esclusiva competenza in materia penale da parte dello Stato moderno, nel momento in
cui esso inizia faticosamente a muoversi lungo un itinerario di modernizzazione e di
ricostruzione dell’ordinamento destinato a sfociare in un edificio dotato di solide fon-
damenta e di razionali architetture. Tale competenza si manifesta innanzitutto nella de-
finizione normativa della materia processuale, mediante la fissazione di principi e isti-
tuti inquisitori già emersi nella prassi e ormai in via di compiuta elaborazione sotto il
profilo tecnico e dogmatico a opera della dottrina di diritto comune. In effetti,
nell’ambito dell’itinerario testé accennato indispensabile si presenta l’assunzione di un
pieno controllo – e dunque di una piena titolarità – della giustizia penale, sentita come
decisiva per il buon funzionamento della cosa pubblica, per la conservazione della pace
interna e della civile convivenza, e in primo luogo per la sorveglianza – e qui le moti-
vazioni politiche non mancano – sui singoli e sulle strutture sociali.
Il canale attraverso il quale si realizza il controllo della giustizia penale è rappre-
sentato in primo luogo della creazione di opportune strutture giudiziarie e processuali,
in quanto queste strutture sono quelle che meglio garantiscono l’efficienza del sistema e
l’effettività del predominio. Alla creazione di strutture processuali nuove si accompa-
gna poi la massiccia statualizzazione di strutture processuali già esistenti o in via di af-
fermazione. Ci riferiamo in particolare ai moduli procedurali che già dal XIII secolo
appaiono informati a principi e criteri inquisitori. Si tratta di principi e criteri che ap-
paiono particolarmente consoni anche ideologicamente a coloro che si impegnano nella
riorganizzazione dell’ordinamento su basi assolutiste. E se nella Germania della Rece-
zione il processo di statualizzazione si rivolge principalmente agli esiti dottrinali italia-
ni, in Francia l’influenza dottrinale non manca, ma qui vengono privilegiati gli esiti
della prassi giudiziaria, corretti e adattati alle esigenze di accertamento della nascente
monarchia assoluta. In ogni caso, le istituzioni statali insistono in modo particolare sul-
le forme di natura inquisitoria, in un processo di mutuo sviluppo e di reciproco raffor-
zamento tra le prime e le seconde del quale i testi normativi richiamati in precedenza
sono indubitabile testimonianza. Da questo punto di vista, si può ben affermare che la


55
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70