Page 62 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale

inquisitori. I punti qualificanti della disciplina – che trova la propria giustificazione
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nell’esplicito richiamo all’ormai tralatizio principio «ne crimina remaneant impunita» –
sono individuabili nell’ordinarietà del procedimento ex officio, nella particolare visibilità
dell’avvocatura fiscale, e nel ruolo di cardine del sistema attribuito al Senato di Milano.
Il procedimento viene avviato ex officio dal giudice e ha ordinariamente come pre-
supposto (praeambulum, avrebbe detto Claro) l’accusa o la querela della parte lesa ov-
vero la denuncia di un pubblico ufficiale. La denuncia è obbligatoria per i reati di mag-
giore gravità, e spetta in particolare agli anziani eletti nelle parrocchie e ai consoli delle
comunità locali. Una volta avviato, il procedimento deve essere condotto e definito se-
condo le forme prescritte dalle singole legislazioni statutarie e comunque in tempi assai
ristretti. In tutte le cause criminali la partecipazione dell’avvocato fiscale è espressa-
mente richiesta a pena di nullità, onde garantire la tutela degli interessi pubblici e, ov-
viamente, la condanna dei colpevoli («ne condemnandi absolvantur»). Le Nuove Costi-
tuzioni non impongono espressamente all’avvocato fiscale l’onus accusandi, che spetta ai
consoli e agli anziani; egli deve piuttosto collaborare alla formazione dell’inquisizione
non solo mediante la presentazione di istanze, voti e conclusioni, ma anche assistendo il
giudice nella cattura e detenzione dell’imputato, intervenendo all’esame dei testimoni, e
partecipando all’assunzione del materiale probatorio. L’avvocato fiscale deve altresì sot-
toscrivere (annotando il proprio eventuale dissenso) la relazione con la quale il giudice
è chiamato a trasmettere al Senato, per la decisione finale, le cause istruite in sede loca-
le nei casi che si possono concludere con l’irrogazione della pena di morte, di mutila-
zione di un arto, o di confisca dei beni.
Quest’ultima previsione comporta la riserva alla competenza senatoria di tutti i
più importanti processi penali, e indica dunque il ruolo di assoluta centralità ormai
assunto dal supremo organismo giurisdizionale dello Stato, in piena assonanza con
una linea tendenziale presente in tutta Europa. L’incidenza delle competenze senatorie
nell’amministrazione della giustizia penale è inoltre accentuata dal fatto che le
Constitutiones vietano bensì l’appello e ogni altra forma di impugnazione in criminalibus,
ma lasciano sempre aperta la via del ricorso al Senato, che provvede caso per caso
(«secundum qualitatem casuum») ricorrendo a poteri in buona sostanza arbitrari.
Nelle Nuove Costituzioni la disciplina relativa all’avvio del procedimento e alle
funzioni dell’avvocatura fiscale e del Senato risulta particolarmente curata (anche per-
ché riguarda ambiti scarsamente presenti nelle preesistenti norme statutarie). Altrettanto
non si può dire per la regolamentazione di altri caratteri propri del modulo inquisitorio
che, come accennato, dal legislatore del 1541 vengono dati per scontati e abbandonati
alla disciplina degli statuti municipali. È il caso della segretezza, alla quale si fa riferi-
mento quando si impone all’avvocato fiscale il dovere di non propalare adempimenti,
atti e documenti pertinenti al processo. Analogo è il discorso relativo all’elemento della
scrittura, che affiora ogniqualvolta si menzionino i doveri di verbalizzazione e di sotto-
scrizione degli atti imposti a giudici e funzionari. Per quanto riguarda poi la materia
probatoria, vi è un’indubbia attenzione per le regole relative all’assunzione della prova

3 La nota formula è impiegata nell’esordio del titolo De accusationibus et denuntiationibus del Quarto
Libro, capitolo Ratione et usu.

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