Page 63 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 6 – Il consolidamento normativo del modello inquisitorio nel resto d’Europa e in Italia

testimoniale, ma le Nuove Costituzioni accennano solo indirettamente alla tortura, la-
sciando peraltro intendere che si tratta di rimedio del tutto pertinente all’ordinaria am-
ministrazione della giustizia.
In un panorama caratterizzato dalla preminenza delle istanze repressive e da una
evidente sproporzione di poteri e diritti tra pubblica autorità e individuo, qualche scru-
polo garantista affiora nel precetto che limita la carcerazione preventiva ai casi punibili
con pena afflittiva corporale, e nelle norme che, definendo inammissibili le denunce ano-
nime, dichiarano nulli («nullius valoris, et momenti») i procedimenti basati su queste
«delationes criminum». Non è escluso che in questi casi i redattori delle Nuove Costitu-
zioni abbiano voluto porre un freno a particolari abusi riscontrati nella prassi giudiziaria.



6.4. Il Libro Quarto dei Novi Ordini di Emanuele Filiberto di Savoia (1565)

Accanto alle Constitutiones Dominii Mediolanensis del 1541, un secondo notevole
esempio della diffusione in Italia del movimento normativo volto a fissare a livello sta-
tale gli assetti definitivi delle forme procedurali inquisitorie è offerto dalla legislazione
emanata da Emanuele Filiberto di Savoia per i domini della casa di Savoia, e in partico-
lare dal Libro Quarto dei Novi Ordini, promulgato nel 1565 con il titolo Delle cause
criminali, et il modo di proceder in esse.
Il Libro Quarto dei Novi Ordini si inquadra in un’ampia riforma politico-
istituzionale voluta dal duca, rientrato nei suoi domini dopo un quarto di secolo di oc-
cupazione francese (1536-1559). Durante tale periodo tanto in Savoia quanto in Pie-
monte nell’amministrazione della giustizia penale erano state comunemente utilizzate –
nel loro testo originale o in versione latina – le ordonnances regie francesi, tra le quali
la stessa Ordonnance di Villers-Cotterêts. Di particolare importanza era stata, durante
questa fase critica, la nascita dei due tribunali supremi, i Parlamenti di Torino e di
Chambéry, che gli occupanti avevano creato sul modello dei Parlements francesi, inne-
standoli su preesistenti organi consultivi ducali.
Emanuele Filiberto sa fare tesoro delle innovazioni giudiziarie e procedurali intro-
dotte dai Francesi. Mantiene e anzi trasforma in Senati i Parlamenti di Torino e di
Chambéry, promulga nel 1561 i Novi Ordini in materia civile, e aggiunge a questi, nel
1565, i Novi Ordini in materia criminale, destinati a rimanere a lungo alla base della
procedura negli Stati sabaudi (e i cui contenuti confluiranno, almeno in parte, nelle
Leggi e Costituzioni di Vittorio Amedeo II del 1723). Il modello francese è presente
sullo sfondo di questa azione di riforma, e si manifesta in primo luogo nella scelta di
utilizzare la lingua volgare nella redazione dei testi legislativi, e nella norma degli Or-
dini civili del 1561 che, analogamente a quanto disposto dall’Ordonnance di Villers-
Cotterêts, prescrive l’uso dell’italiano (o del francese nei territori «di là de’ monti») in
luogo del latino tanto negli atti processuali quanto nella documentazione notarile.








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