Page 34 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
Ma non basta. In taluni ambiti territoriali la tendenza favorevole all’inquisitio si è ma-
nifestata in modo talmente incisivo da far osservare al giurista alessandrino che
in alcuni luoghi il rimedio dell’inquisizione è divenuto ordinario, mentre il rime-
dio dell’accusa è divenuto straordinario («in aliquibus locis remedium inquisitio-
nis factum est ordinarium, et remedium accusationis factum est straordinarium»).
È il caso ad esempio del regno di Napoli, ove – sulla scorta di Roberto Maranta e di
Prospero Caravita – Claro ricorda che sono ammesse all’accusa solo le vittime del rea-
to. Nel regno di Francia Jean Milles de Souvigny, autore di una Practica criminalis, e
Guillaume Benoît attestano che le ordonnances regie hanno proibito l’accusa anche alle
parti lese, che possono agire solo per l’interesse civile. E anche nelle Fiandre – e in
questo caso l’informazione proviene dalla Praxis Rerum Criminalium di Joost Dam-
houder, sulla quale torneremo in seguito – per consuetudine la richiesta per la condanna
è riservata all’avvocato fiscale e viene inibita a chi agisca come parte lesa.
3.3. I caratteri del modus procedendi cinquecentesco
In una breve e nitida annotazione, Claro sottolinea come la ragione della parificazione
tra accusa e inquisizione (e della tendenziale prevalenza della seconda) debba essere
ricercata nella sempre più accentuata pubblicizzazione degli apparati giudiziari e nel
fiorire della figura dell’avvocato fiscale, funzionario ormai regolarmente incaricato di
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agire in appoggio alle accuse. Tale fenomeno ha progressivamente sottratto spazio e
incisività alla iniziativa del privato e , mediante un processo di sostituzione, ha conces-
so poteri gradatamente più ampi a giudici inquisitori e funzionari fiscali, favorendo così
l’imporsi del procedimento ex officio a danno di quello ad instantiam partis.
La situazione che si è venuta in tal modo a creare ha conseguenze tutt’altro che tra-
scurabili sull’iter procedurale. Infatti – osserva Claro – mentre a stretto diritto accusa e
inquisizione non possono coesistere («simul cumulari») in quanto la prima (ordinaria)
fa di regola cessare la seconda (straordinaria), alla luce della prassi consuetudinaria,
che attribuisce all’inquisitio il carattere dell’ordinarietà, l’incompatibilità tra i due me-
todi viene meno, e anzi entrambi concorrono, o possono concorrere («ambo simul con-
currunt, seu concurrere possunt»), in ogni fase del giudizio penale. Se dunque il proce-
dimento è stato iniziato ex officio, la parte lesa che sopravvenga con l’intenzione di pre-
sentare la querela viene sempre ammessa; analogamente, il fatto che il procedimento sia
stato avviato mediante querela non impedisce al giudice di ricercare d’ufficio informa-
zioni, elementi di prova e testimonianze non indicate o prodotte dalla parte.
Viene così riconosciuta e posta in evidenza una delle più rilevanti caratteristiche
del processo penale del maturo diritto comune, quantomeno in ordine ai rapporti tra
5 Negli ordinamenti di Antico Regime sono definiti ‘avvocati (ma anche sindaci o procuratori) fiscali’ i
pubblici funzionari incaricati di tutelare gli interessi del ‘Fisco’ – e cioè del sovrano e in genere dello Stato
– in ambito giurisdizionale. Essi intervengono nel procedimento svolgendo un ruolo accusatorio in taluni
contesti assai penetrante a sostegno del giudice titolare dell’inquisizione.
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