Page 35 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 3 – Il sistema consolidato: la testimonianza di Giulio Claro
poteri del singolo e compiti del magistrato. La sovrapposizione di elementi di diversa
natura nell’ambito di una progressiva prevalenza del modello inquisitorio ha trasforma-
to profondamente la tradizionale accusatio, che ora si identifica con la querela proposta
dalla parte offesa affinché sia perseguita e punita l’iniuria subita («ut suam, vel suorum
iniuria prosequatur») e si affianca, con un ruolo complementare e sussidiario,
all’attività svolta d’ufficio dal giudice. Claro coglie e rende espliciti gli esiti di questa
linea di tendenza, grazie alla quale
nel modo di procedere che viene oggi osservato può concorrere una mistura ossia
un cumulo dell’uno e dell’altro rimedio, e cioè della procedura ex officio e di quel-
la a istanza di parte; e l’una non viene impedita dall’altra, ma anzi più volte la de-
nunciatio, l’inquisitio e l’accusatio concorrono nello stesso processo («modus
procedendi, qui hodiernis temporibus observatur, est quidam modus, in quo potest
concurrere mixtura, seu cumulatio utiusque rimedii, scilicet ex officio, et ad in-
stantiam partis; et unum ab altero non impeditur, quinimo multoties concurrunt
denunciatio, inquisitio, et accusatio in eodem processu»).
L’attenta considerazione che Claro dedica alla realtà giudiziaria del suo tempo permette
dunque di stabilire i seguenti punti fermi in ordine alle strutture del processo penale
cinquecentesco.
a) Posto che tutte le strutture processuali possono essere ricondotte o all’accusatio
seu querela (procedimento su istanza di parte) o all’inquisitio (procedimento ex officio),
la prima viene reputata ordinaria secondo le regole del diritto romano-comune, mentre
la seconda è tale per generale consuetudine.
b) Grazie a questa consuetudine, i due riti non risultano più incompatibili, come
invece è prescritto de iure.
c) Il ricorso alla procedura accusatoria nella sua configurazione originariamente
stabilita dal diritto comune appare sempre più raro.
d) Infine, nel vigente modo di procedere, che deriva dalla mistura o dal cumulo di
accusa e inquisizione, l’impulso di parte sopravvive (laddove l’accusatio non sia stata
ridotta a rimedio meramente straordinario) sotto forma di querela e con funzione di
supporto rispetto a quanto compiuto d’ufficio dal magistrato.
In altre parole, mentre l’inquisitio ha ormai preso il sopravvento nel panorama giu-
diziario senza avere visto sostanzialmente modificati i caratteri propri del procedimento
ex officio, l’accusatio risulta stravolta nei suoi aspetti fondamentali e peculiari, avendo
nel frattempo perso gli elementi distintivi fissati de iure e tramandati dalla dottrina.
3.4. L’attività del privato come preambolo legittimo all’inquisizione
Le conclusioni testé accennate possono essere verificate prendendo in considerazione la
nutrita serie di quaestiones del Liber Quintus nelle quali Claro svolge un esame analiti-
co dell’inquisitio e dell’accusatio, inteso a confrontare la tradizionale disciplina de iure
con le innovazioni introdotte in via consuetudinaria.
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