Page 36 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
In ordine all’inquisizione, il giurista ribadisce che, caduto il principio secondo il
quale nessuno può essere punito se manchi chi lo accusa («nemo sine accusatore puniri
debet»), in base alla consuetudine è sempre lecito intraprenderla come procedura rego-
lare, purché sussistano gli elementi che permettano al giudice di passare dalla fase
dell’inquisizione generale (inquisitio generalis), durante la quale si accerta l’esistenza
del reato (il corpus delicti) e si svolgono le prime indagini, alla fase dell’inquisizione
speciale (inquisitio specialis), durante la quale si procede nei confronti di una determi-
nata persona alla ricerca delle prove della sua colpevolezza. Tali elementi si definisco-
no ‘preamboli legittimi dell’inquisizione’ (praeambula legitima inquisitionis), e tra essi
figurano principalmente:
a) la pubblica fama negativa (variamente definita publica fama, infamia, diffama-
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tio, vox populi, ecc.);
b) la denuncia di un privato o di un pubblico ufficiale (denuntiatio privati aut offi-
cialis);
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c) la cattura in flagranza di reato (deprehensio rei in flagranti crimine);
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d) la notorietà del reato (notorietas delicti; crimen notorium);
e) la querela della parte lesa (querela partis offensae);
f) l’impulso dell’avvocato fiscale e più in generale dei funzionari incaricati di pro-
muovere l’inquisizione (instigatores seu promotores inquisitionis).
La presenza di almeno uno di questi praeambula legitima inquisitionis risulta sem-
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pre necessaria a pena di nullità, compresi i casi particolari nei quali l’iniziativa ex offi-
cio sia esplicitamente riconosciuta e permessa anche dal diritto romano-comune:
in qualsiasi caso in cui il giudice può procedere d’ufficio sia in base al diritto comune,
sia in base al diritto statutario sia per consuetudine […] egli non deve né può mai
procedere di sua iniziativa all’inquisizione […] speciale nei riguardi di qualcuno, se
non si manifesta in precedenza un elemento che apra la via all’inquisizione […]
altrimenti il processo sarebbe ipso iure nullo («in quocunque casu, in quo iudex sive
de iure communi, sive statutario, sive ex consuetudine potest procedere ex officio,
[…] nunquam debet neque potest a se ipso procedere ad inquirendum […] specialiter
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Secondo una diffusa opinione dottrinale consolidatasi a partire dal XIII secolo, la pubblica fama
svolgerebbe una precisa funzione accusatoria, come se fosse il popolo stesso a indicare il colpevole al
giudice. In realtà, secondo Claro le cose si svolgono nella pratica in modo meno diretto: il giudice che
procede all’inquisizione generale domanda ai testi se conoscano l’autore del reato; se i testi rispondono
negativamente, li interroga genericamente e senza fare nomi se vi sia qualcuno indicato dalla pubblica
voce come autore del reato; se dal detto dei testimoni risulta l’esistenza della pubblica fama nei confronti
di qualcuno, solo allora il giudice passa all’inquisizione speciale.
7 In questo caso il giudice può non solo iniziare l’inquisizione speciale ma altresì procedere fino alla
sentenza con rito sommario («iuris ordine non servato»).
8 È crimen notorium il reato che non può essere negato o celato con pretesti o scappatoie, come ad esempio
quello commesso coram populo. Anche in questo caso il giudice può procedere fino alla sentenza con rito
sommario.
9 La ratio di tale disciplina non è priva, secondo Claro, di profili garantisti. Essa infatti è stata introdotta
per frenare la malizia e la protervia dei giudici: la facoltà di agire arbitrariamente nei confronti di chiunque
permetterebbe infatti al magistrato di assumere indebitamente atteggiamenti persecutori. Si noti che –
come dimostrano alcuni casi decisi dal Senato di Milano – la nullità persiste anche quando il reato venga
pienamente provato, e comporta l’assoluzione dell’imputato.
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