Page 95 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 9 – Proposte e discussioni nell’età del razionalismo giusnaturalista

indeterminata, e la loro valutazione è del tutto rimessa all’arbitrio del giudice. Sotto
questo profilo, dunque, la disciplina degli indizi risulta suscettibile di molti abusi
(«multis abusibus obnoxia»).
c) Il processo accusatorio presuppone la commissione del reato e la sua conoscenza
da parte dell’accusatore che non voglia esporsi alle rischiose conseguenze di
un’incriminazione per calunnia. Nel procedimento inquisitorio, al contrario, l’esistenza
del reato (corpus delicti) deve essere preventivamente e necessariamente dimostrata nel
corso dell’inquisizione generale (inquisitio generalis).
d) Il procedimento inquisitorio si caratterizza per la carcerazione preventiva
dell’imputato, che viene collocato in una condizione squallida e miserevole, fonte «ex
natura sua» di tormenti fisici e morali.
e) Come già accennato sub b), il sistema probatorio adottato nel processo ex officio
di rado può condurre a conclusioni sicure, perché i reati sono commessi per lo più na-
scostamente («clam fiunt»), e raramente possono essere provati con testimoni o docu-
menti («per testes et instrumenta raro probari possunt»).
f) Di conseguenza, il ricorso alla tortura per ottenere la confessione dell’imputato risulta
del tutto ordinario nell’inquisizione («remedium ordinarium […] ad inquirendam veritatem
occultam»), mentre tale istituto nel modello accusatorio – come dimostra l’esperienza
storica – appare per lo più sconosciuto, o costituisce un elemento del tutto accidentale.
g) Le nazioni che hanno adottato forme accusatorie non hanno incluso tra i reati
parecchi comportamenti che invece sono giudicati tali dove si è introdotto il modello
inquisitorio. Nello stesso modo, le pene per i medesimi reati risultano più severe, e
spesso crudeli, laddove viga l’inquisitio.
h) Le stesse differenze che sottolineano la natura maggiormente mite ed umanitaria
del modello accusatorio si notano anche per quanto riguarda le modalità di esecuzione
delle sentenze.



9.2.2. Il processo penale sotto la lente della ragione e del diritto naturale

Dopo avere fissato i presupposti testé elencati, Thomasius viene al cuore del problema
e passa a confutare le opinioni di quanti individuano le origini del processo inquisitorio
non nel diritto canonico ma, volta a volta, nelle Sacre Scritture, nel diritto romano ov-
vero nel diritto naturale.
Le pagine di gran lunga più interessanti sono quelle dedicate al diritto naturale. Ci
troviamo immersi in una discussione sotto molti aspetti nuova, nella quale le singole
argomentazioni sono esaminate alla luce dei dettami della retta ragione (dictamina rectae
rationis), e ove la diatriba sui fondamenti di diritto naturale delle varie forme processuali
si confonde e si identifica con la parallela controversia relativa alla individuazione del
modello ottimale.
L’esame relativo alla tradizione ebraico-cristiana e al diritto romano si risolve in-
vece nell’accurata esegesi testuale di un cospicuo numero di passi tratti sia dalle Sacre
Scritture che dalla compilazione giustinianea (a loro volta accompagnati da ulteriori
informazioni desunte per lo più da autori classici). Nell’economia della dissertazione


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