Page 59 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 6




Il consolidamento normativo del modello inquisitorio
nel resto d’Europa e in Italia








6.1. Le ulteriori esperienze europee
Nel corso del XVI secolo il consolidamento normativo delle forme procedurali inquisi-
torie non si limita alla Francia e alla Germania ma in realtà si manifesta a livello conti-
nentale, anche laddove le correnti dottrinali romano-canoniche giungono con minore
intensità. In ordine a tale fenomeno, conviene dapprima accennare ad alcuni contesti
europei particolarmente significativi per poi considerare quanto avvenuto a livello legi-
slativo nella culla del modello dottrinale inquisitorio, e cioè in Italia.




6.1.1. L’Inghilterra
In Inghilterra lo sviluppo di modelli processuali accusatori decisamente alternativi a
quelli affermatisi sul continente non impedisce, nel corso del Cinquecento, la realizza-
zione di taluni interventi normativi non privi di influssi di natura inquisitoria volti a
incidere in maniera non superficiale sull’amministrazione della giustizia penale.
L’esempio più significativo al proposito è offerto dai due Marian Statutes, promulgati
nel 1554 e nel 1555 dalla regina Maria Tudor. Si tratta di provvedimenti che disciplina-
no l’attività di public prosecution dei giudici di pace, ai quali viene imposto un preciso
dovere di verbalizzazione degli atti giudiziari. In tal modo nella procedura accusatoria
tipicamente inglese basata sulla giuria popolare (Trial by Jury) viene iniettato
l’elemento di carattere inquisitorio della scrittura.
Sempre con riferimento al XVI secolo è opportuno rammentare la nascita in In-
ghilterra di alcune corti di prerogativa regia (Prerogative Courts) che applicano pro-
cedure inquisitorie del tutto analoghe a quelle continentali e ispirate in particolare al
modello canonistico. La più nota tra queste è la Corte della Camera Stellata (Star
Chamber), utilizzata in particolare nel maturo Cinquecento e all’inizio del Seicento
per reprimere il dissenso politico, mentre per colpire il dissenso religioso viene isti-
tuita la Court of High Commission. Entrambe le corti vengono definitivamente abolite
nel 1640 nel quadro delle lotte costituzionali che nel corso del XVII secolo oppongo-
no la Corona al Parlamento.
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