Page 57 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 5 – La Constitutio Criminalis Carolina
contenuti sostanzialmente conformi ai dettami del modello romano-canonico, mentre
l’antica e pubblica procedura decisoria è ormai divenuta semplice rito e routine.
5.2.5. L’Actenversendung
Vi è un ultimo istituto disciplinato dalla Carolina che merita di essere accennato, in
quanto si risolve in un contributo indubbiamente originale e di lunga durata allo svilup-
po delle istituzioni giudiziarie in Germania. Si tratta della rimessione degli atti del giu-
dizio alla competente corte superiore, o alla più vicina facoltà giuridica, in caso di per-
sistenti dubbi del giudice in ordine a taluni momenti chiave del procedimento, quali il
ricorso alla tortura, la valutazione della prova legale o la deliberazione circa la colpevo-
lezza dell’imputato. Questa rimessione, che a livello dottrinale assumerà la denomina-
zione tecnica di ‘rimessione degli atti’ (Actenversendung) è prevista da numerose nor-
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me specifiche ed è ripresa come rimedio generale dall’art. 219, l’ultimo della Carolina.
Si tratta di una scelta gravida di conseguenze, poiché l’Actenversendung, destinata
a radicarsi profondamente nel costume giudiziario tedesco, segna nel contempo una
svolta nella Recezione e la crisi per molti aspetti definitiva della tradizionale giustizia
scabinale. Essa infatti non solo stabilisce un meccanismo di controllo indipendente
dall’iniziativa delle parti, ma contribuisce altresì a sviluppare ulteriormente alcuni
caratteri romano-canonici della nuova procedura, quali il tecnicismo, la lunga durata e
il ricorso sistematico alla scrittura, coinvolgendo nell’amministrazione della giustizia
i centri di studio del diritto dotto, e cioè quelle che diventeranno ben presto vere e
proprie ‘facoltà giusdicenti’ (Spruchfakultäten), e anticipando il carattere teorico di
‘diritto dei professori’ (Professorenrecht) che sarà tipico dell’esperienza giuridica te-
desca in età moderna.
5 Ad esempio in caso di dubbio sulla sufficienza degli indizi ad torturam (art. 7) o di incertezza sulla
sentenza (art. 81).
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