Page 53 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 5 – La Constitutio Criminalis Carolina

5.2.1. Un modello generale di procedura inquisitoria a matrice dottrinale
La Carolina risulta sotto alcuni aspetti meno rigida rispetto alle contemporanee or-
donnances francesi, che si preoccupano in primo luogo di delineare un procedimento
rapido e funzionale mediante l’attribuzione di ampi poteri discrezionali a giudici e fun-
zionari. La normativa tedesca risulta in effetti assai più vicina al modello, formalmente
assai elaborato, proposto comunemente dalla tradizione dotta di matrice italiana, apre
qualche spiraglio alla difesa, e si pone altresì in rapporto del tutto particolare con le
leggi, le consuetudini e le pratiche vigenti nei singoli territori dell’Impero. In conse-
guenza della citata clausola di salvaguardia, infatti, la Carolina finisce per svolgere
all’interno dell’Impero il ruolo di fonte di diritto comune sussidiario, che agisce in caso
di assenza o di insufficienza della regolamentazione locale. Ciò non significa peraltro
che essa non rivesta una funzione importante. Al contrario, tale funzione è di assoluta
rilevanza, in quanto la Carolina opera – giova rammentarlo – in un sistema giurispru-
denziale e dunque, oltre a presentare una indiscutibile superiorità tecnico-formale, for-
nisce un modello generale di procedura sempre e comunque percorribile. A questo ruo-
lo di modello generale si ricollega del resto anche la particolare impostazione, quasi
manualistica, del testo che (tradendo il proprio imprinting dottrinale) è attento a guidare
il pratico tra i meandri di una procedura non sempre agevole da percorrere.
Anche nella Carolina il ricorso alle forme inquisitorie risulta pieno e definitivo ma,
al contrario di quanto accade nel modello francese informato alla prassi delle corti re-
gie, si caratterizza per il puntiglio con il quale viene elaborata la teoria degli indizi e
costruito il sistema delle prove legali. È inoltre assente una figura analoga a quella del
procureur du roy o dell’avvocato fiscale, diffusissima negli ordinamenti europei, ma
presente solo sporadicamente nella storia giudiziaria tedesca di Antico Regime. Quanto
ai poteri del privato, gli spazi che sono formalmente conservati all’iniziativa del singolo
vengono in concreto annullati dal severo e continuo controllo esercitato al riguardo dal
magistrato o dal funzionario pubblico. Tipica della Carolina appare altresì la scelta di
conservare in taluni snodi della procedura gli apparati propri dell’antico rito germanico,
utilizzandoli peraltro come mero contenitore formale di princìpi desunti dal diritto dot-
to. In omaggio alla tradizione la Carolina presuppone altresì che il giudice togato sia
affiancato, nei casi che comportino la pena capitale e nelle inquisizioni criminali che
comportino il ricorso alla tortura, da un collegio di scabini.



5.2.2. L’inquisizione
Ma procediamo con ordine. Nella Carolina le norme di diritto penale sostanziale dedi-
cate all’individuazione dei reati e delle relative pene interagiscono, come d’abitudine
nei modelli legislativi e dottrinali dell’epoca, con quelle consacrate alla procedura.
Queste ultime dedicano ancora un certo spazio alla disciplina dell’accusa privata, ma
assegnano incontestabilmente il primo posto all’inquisizione, secondo schemi che pre-
sentano molti tra i tipici caratteri della procedura descritta nelle opere della coeva dot-
trina di diritto comune. Primo fra tutti l’elemento della scrittura, sottoposto a una accu-



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