Page 46 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
Assistito da una folta schiera di collaboratori ai quali può delegare il compimento
di una serie cospicua di atti, il giudice dell’istruzione è chiamato a raccogliere il
materiale probatorio, certificandolo per iscritto mediante appositi verbali indirizzati al
collegio giudicante. In particolare, egli sottopone l’imputato a uno o più interrogatori
(art. 146) e, quando lo ritenga, può rinviarlo alla tortura (artt. 163-164); riceve le
deposizioni dei testimoni e provvede a eseguire verifiche (recolements) e confronti
(confrontations) (artt. 153-156); riceve le confessioni e, qualora l’imputato alleghi fatti
giustificativi, chiede allo stesso di indicare i relativi testimoni e li interroga (art. 157).
Rispetto al passato, la segretezza di tutti gli adempimenti ora elencati è ulteriormente
rafforzata, e la scrittura ne diviene il carattere fondamentale. La fase istruttoria è
concepita in modo da agevolare la costruzione di una posizione di vantaggio per
l’accusa e concede ben poche chanches all’imputato. Tra queste, meritano di essere
ricordate il diritto di proporre appello alla competente corte sovrana contro il rinvio alla
tortura (art. 163), e il diritto non solo all’assoluzione ma anche alla «reparation de la
calumnieuse accusation» riconosciuto a colui che sia riuscito a resistere alla tortura e
non abbia confessato (art. 164).
La fase deliberativa interviene quando i giochi sono ormai fatti. L’imputato
compare davanti alla corte, che decide sulla base dell’ultimo interrogatorio e della
documentazione scritta elaborata sotto la guida del giudice d’istruzione. Questa
documentazione viene raccolta in un apposito fascicolo che, accanto alle risultanze
istruttorie, ricomprende anche un rapporto sul processo e le conclusioni del regio
procuratore e della partie civile. La sentenza, che secondo l’Ordonnance di Blois
avrebbe dovuto essere pronunciata in udienza pubblica, viene letta direttamente dal
cancelliere all’imputato in carcere. La motivazione, per regola affermatasi nella prassi,
è assente o viene sostituita da formule di rito.
4.4.2. L’assestamento del modulo inquisitorio in Francia
L’Ordonnance di Villers-Cotterêts nasce essenzialmente come strumento per rendere più
celere l’amministrazione della giustizia nel Regno di Francia, e tale scopo è chiaramente
espresso nel preambolo del provvedimento: «pour aucunement pourvoir au bien de nostre
justice, abréviation des procès, et soulagement de nos sujets».
L’obiettivo di costruire un procedimento rapido ed efficiente viene perseguito pre-
valentemente attraverso la regolamentazione dei poteri spettanti ai giudici e ai procura-
tori nelle varie fasi procedurali. Minore è la cura posta nella definizione degli istituti: il
sistema delle prove legali, ad esempio, viene in larga misura dato per scontato attraver-
so il ruolo privilegiato assegnato, a scapito della prova indiziaria, alla prova testimonia-
le e alla confessione (art. 164). L’intento ora menzionato comporta un ulteriore aumen-
to della già forte pressione inquisitoria. Da questo punto di vista l’Ordonnance del 1539
si colloca pienamente nella linea di sviluppo che caratterizza le vicende del processo
penale in tutta Europa. Nulla fora la cappa di segretezza che avvolge la procedura. Tut-
to si svolge lontano dagli occhi del pubblico. Privo di assistenza professionale e di con-
tatti con l’esterno, sottoposto a interrogatori carenti di regolamentazione formale, mi-
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