Page 43 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 4 – Pour pourvoir au bien de notre justice

raccolte che concernono un po’ tutti i rami del diritto, e che si risolvono in prontuari a
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uso di giudici, funzionari e avvocati.
Al fine di ovviare alle situazioni di incertezza e di mancanza di coordinamento tra
le fonti e le istituzioni, alle fluttuazioni giurisprudenziali, alle lentezze e agli abusi de-
terminati dagli sviluppi ora accennati, dalla fine del Quattrocento le regole elaborate
dalla pratica iniziano a essere certificate sul piano legislativo su iniziativa della Corona.
Lo strumento tecnico scelto per tale delicata operazione è costituito dall’ordonnance.
I più importanti tra questi interventi sono costituiti, nella materia che qui interessa,
dalle due ordonnances di Blois, del 1498, e di Villers-Cotterêts, del 1539. Si tratta di
provvedimenti di riforma assai corposi, volti a incidere su tutti gli aspetti delle istitu-
zioni giudiziarie civili e penali, con particolare riguardo per i problemi di carattere pro-
cessuale. Grazie alle ordonnances di Blois e di Villers-Cotterêts, le forme procedurali
sviluppatesi in Francia nei secoli del basso Medioevo attraverso la prassi consuetudina-
ria subiscono un primo consistente assestamento, sul quale ben presto si innesterà una
intensa produzione dottrinale. La stagione legislativa rinascimentale non conclude pe-
raltro il processo di emersione e di formulazione delle nuove regole del processo pena-
le. Essa costituisce piuttosto la premessa di quella che sarà la massima e più limpida
espressione legislativa del sistema inquisitorio in Francia, e cioè la grande Ordonnance
Criminelle di Luigi XIV e del ministro Colbert del 1670.



4.3. L’Ordonnance di Blois (1498)
L’Ordonnance sur la réformation de la justice et l’utilité générale du Royaume viene
promulgata da Luigi XII a Blois nel marzo del 1498. Essa rappresenta non solo la prima
regolamentazione d’insieme della procedura penale nello Stato francese, ma anche il
primo riconoscimento normativo di carattere generale dell’ascesa delle forme inquisito-
rie in Francia.
Precedentemente, il ricorso all’inquisitio e alla tortura si era gradatamente esteso
nella pratica, grazie anche, come abbiamo visto, al favore delle corti regie (ed ecclesia-
stiche) e di parte della dottrina. A tali forme procedurali innovative era stata attribuita
la qualifica di rito extraordinarius, a fronte del rito ordinario rappresentato dalle tradi-
zionali forme accusatorie. La riforma del 1498 non fa che codificare il dualismo mani-
festatosi nella pratica. Essa sanziona la distinzione e la contemporanea presenza
dell’antico rito ordinaire, accusatorio e pubblico, e del nuovo rito inquisitorio, definito
extraordinaire, stabilendo la disciplina di entrambi, indicando come si debba scegliere
tra le due procedure, e consolidando le regole individuate tra il XIII e il XV secolo dal-
la giurisprudenza delle corti reali e dalla dottrina connessa a quest’ultima.
L’Ordonnance prevede lo svolgimento di un’informazione preliminare segreta, al
termine della quale l’imputato viene citato in giudizio o catturato, e interrogato imme-
diatamente (artt. 96, 98, 106). Gli esiti dell’informazione preliminare e del successivo

1 Tra essi spicca il Grand Coutumier de France, composto negli anni Ottanta del XIV secolo dal giudice
Jacques d’Ableiges, e opera basilare per gli esperti della giustizia reale fino all’inizio del XVI secolo.

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