Page 23 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 2
La diffusione del modello inquisitorio
2.1. La progressiva erosione del rito accusatorio
Se è eccessivo affermare, sulla scorta di Alberto da Gandino, che alla fine del XIII se-
colo gli schemi accusatori appartengono al passato o tuttalpiù a una dottrina romanisti-
ca di tipo accademico, non si può certo negare che le parole del giurista di Crema indi-
chino quantomeno l’esistenza di una situazione di precario equilibrio. Si tratta di un
equilibrio destinato ben presto a spezzarsi – come attestano gli atti della pratica giudi-
ziaria – a favore del metodo basato sull’iniziativa ex officio del giudice, la cui afferma-
zione si svolgerà in parallelo al declino dell’accusa, a sua volta accompagnato dal pro-
gressivo affievolimento dell’incidenza sull’amministrazione della giustizia penale delle
forme alternative di composizione dei conflitti rappresentate in primo luogo dall’istituto
della pace privata tra l’autore del delitto e la parte offesa.
La primitiva configurazione incentrata sull’ordinarietà dell’accusa, sostenuta dalla
tradizione altomedievale, confermata nei più risalenti statuti municipali (che presentano
notevoli punti di contatto tra processo civile e processo penale accusatorio) e confortata
dalle riscoperte fonti romanistiche, viene dunque meno – come accennato – prima nella
prassi dei tribunali e delle corti, poi nelle stesse legislazioni municipali dei comuni ita-
liani, con notevole precocità rispetto alle analoghe esperienze del resto d’Europa, dove
processi di questa natura non mancheranno di manifestarsi (segnatamente in Francia e
in Germania), ma con circa un secolo di ritardo.
In Italia, il progressivo passaggio dell’inquisizione da struttura straordinaria a
schema ordinario si svolge in conseguenza di una serie di fattori di carattere generale in
parte già segnalati, tra i quali vanno innanzitutto ricompresi:
a) da un lato il processo di pubblicizzazione, centralizzazione e tecnicizzazione de-
gli apparati pubblici e amministrativi (e in particolare delle funzioni giudiziarie);
b) dall’altro la forza trainante delle innovazioni progressivamente introdotte – a
partire dalla fine del XII secolo – nella legislazione canonistica, ben presto conosciute e
imitate grazie anche alla presenza di un’autorevole dottrina e alle estese competenze (e
alla diffusa presenza) delle corti ecclesiastiche.
Da un punto di vista più strettamente tecnico, poi, contribuiscono al successo del
modello inquisitorio almeno tre decisivi elementi.
a) Il primo è costituito dalla precisazione, dall’estensione e dal conseguente cre-
scente impiego dei concetti (non a caso di matrice canonistica) di fama, infamia, vox
publica, crimen notorium, ai quali si guarda come a requisiti che consentono in ogni