Page 15 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 1 – Interest reipublicae ne crimina remaneant impunita

di riflettersi sulle più risalenti opere di dottrina penalistica (come dimostra un precoce
Tractatus criminum compilato da un ignoto autore fra il 1162 e il 1164) e che, come
vedremo, risulterà spesso fuorviante per l’interprete basso-medievale (e non solo).
Dall’altro lato, i giuristi hanno a che fare con un diritto canonico in forte espansio-
ne che, specialmente con il pontificato di Innocenzo III (1198-1216) e i provvedimenti
del Quarto Concilio Lateranense (1215), sviluppa con decisione su basi teologiche (e
inizia ad applicare concretamente) il principio inquisitorio. L’iniziativa ex officio del
giudice e la denuncia sono posti sullo stesso piano dell’accusa come mezzo ordinario
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per intraprendere il procedimento. Viene disegnata una prima schematica mappa
dell’iter inquisitorio (ci riferiamo in particolare alla decretale Qualiter et quando del
1206, ripresa dal canone 8 del Quarto Concilio Lateranense), nel quale la fama e la vo-
ce pubblica assurgono a virtuale soggetto accusatore («quasi deferente fama vel denun-
ciante clamore»). Viene definitivamente inibito ai sacerdoti di benedire le ordalie unila-
terali e i duelli giudiziari (canone 18 del Quarto Concilio Lateranense), che perdono di
conseguenza il ruolo di strumento decisorio privilegiato: le prime scompaiono rapida-
mente (e con effetti talora rivoluzionari: in Inghilterra il venire meno dell’ordalia favo-
risce infatti l’emersione della giuria popolare di giudizio), mentre i secondi sopravvi-
vranno ancora per qualche tempo.



1.3. La giustizia comunale nel XIII secolo

Sulla base di queste premesse, il XIII secolo si presenta come una vivacissima epoca di
contraddizioni e di esperimenti, sia sul piano della giustizia pratica e quotidiana resa
dai tribunali ecclesiastici e municipali sia a livello legislativo e dottrinale. Anche talune
particolari fonti normative di ius proprium non sono esenti da forme di commistione: il
Liber constitutionum dell’imperatore Federico II (1231), ad esempio, pur mantenendo
l’ordinarietà del rito accusatorio, introduce una serie di procedure inquisitorie di carat-
tere eccezionale (nei casi di flagranza, contri i «famosi latrones», per reati di particolare
rilevanza pubblica) e, sulla scorta del diritto canonico, riconosce una precisa funzione
processuale alla pubblica fama.
È comunque nella giustizia comunale (anche in quanto espressione dei continui
conflitti interni che agitano le città italiane del Duecento) che si manifestano i sintomi
più evidenti di questa movimentata fase di transizione, caratterizzata dalla ricerca di
nuovi equilibri in un contesto di forte espansione degli apparati pubblici e nondimeno
ricca di elementi antinomici.
Nei comuni cittadini la dimensione pubblica del penale coesiste a lungo, infatti,
con procedure di giustizia a conduzione privata, nelle quali il giudice ha spesso una


2 È significativo, al proposito, il fatto che a livello dottrinale la rilevanza dell’inquisizione come modello
processuale si manifesti dapprima in ambito canonistico: l’inquisitio viene infatti per la prima volta
affiancata all’accusa, alla denuncia e all’exceptio come modo legittimo per iniziare il processo dal
canonista Tancredi da Bologna (Bologna 1185 ca. - 1236 ca.) nel suo Ordo iudiciarius, terminato attorno
al 1216. Ma già la decretale Licet Heli del 1199 aveva posto sullo stesso piano accusatio, denunciatio,
inquisitio e procedura per crimen notorium.

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