Page 11 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 1




Interest reipublicae ne crimina remaneant impunita








1.1. Procedimento inquisitorio e procedimento accusatorio
In materia di procedura penale, la tradizione giuridica europea appare segnata, tanto a
livello dottrinale che in sede normativa, da una evidente contrapposizione tra forme
processuali di natura inquisitoria e forme processuali di natura accusatoria.
Sul punto, conviene fissare in sede preliminare alcune nozioni fondamentali su co-
sa si intenda rispettivamente per ‘modello inquisitorio’ e per ‘modello accusatorio’,
avvertendo che ovviamente l’individuazione dei caratteri distintivi di ciascun modello
non può discendere da una mera costruzione ideale ma deve essere frutto di una co-
scienza e di una sensibilità di carattere essenzialmente storico. In altre parole, termini
quali ‘accusatorio’ o ‘inquisitorio’ devono essere volta a volta utilizzati con la consape-
volezza della complessità delle vicende dalle quali sono scaturiti e dunque con riferi-
mento a scelte e a situazioni reali.
Il procedimento di natura inquisitoria viene dunque storicamente interpretato:
a) come espressione del principio di autorità, collegato a momenti di sviluppo e di
accentramento dei poteri pubblici e statuali;
b) come reazione nei confronti di situazioni socio-politiche particolarmente turbo-
lente e/o caratterizzate da una diffusa criminalità.
In entrambi i casi (che ovviamente non si elidono e possono senz’altro coesistere),
il procedimento inquisitorio viene altresì indicato come lo strumento maggiormente
idoneo a soddisfare le esigenze di una rapida, severa ed efficace repressione penale.
Esso – sempre da un punto di vista storico – si qualifica in primo luogo per
l’iniziativa d’ufficio del giudice e per la notevole concentrazione di poteri, spesso di
natura discrezionale, nelle mani di quest’ultimo. Il giudice infatti, oltre ad avviare il
procedimento, lo conclude (con la sentenza o con deliberazioni di altra natura) e ne
guida tutto lo svolgimento, in particolare nel decisivo momento della scelta e
dell’assunzione delle prove.
Il procedimento inquisitorio si qualifica inoltre per i seguenti ulteriori caratteri:
a) concentrazione nell’unica persona del giudice delle funzioni di accusa e di giu-
dizio (e nei casi estremi anche di difesa);
b) conseguente mancanza di un giudice terzo sovraordinato alle parti;
c) limitazione (e nei casi estremi annullamento) del ruolo processuale delle parti
private (vittima e imputato), segnatamente in ordine all’iniziativa probatoria;
d) limitazione del diritto di (auto)difesa;
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