Page 12 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale

e) assenza o presenza marginale della difesa tecnica (avvocato difensore o altra
forma di patrocinio);
f) ricorso ordinario alla detenzione preventiva (l’imputato viene privato della liber-
tà personale sulla base di una presunzione di colpevolezza);
g) inversione dell’onere della prova (spetta all’imputato dimostrare la propria inno-
cenza, sempre come applicazione della presunzione di colpevolezza);
h) segretezza (le risultanze probatorie e, nei casi estremi, la stessa imputazione non
sono rese note se non dopo la conclusione dell’indagine svolta dal giudice);
i) scrittura (tutte le fasi processuali, e segnatamente le acquisizioni probatorie, sono
rigorosamente verbalizzate in un apposito fascicolo processuale, che costituisce la base
per la decisione della causa);
l) sviluppo di un sistema probatorio basato sulla prova legale (e cioè sul valore
predefinito delle varie tipologie di prova), e di conseguenza finalizzato alla ricerca della
‘regina delle prove’ (regina probationum), la confessione dell’imputato, eventualmente
anche mediante il ricorso alla tortura giudiziaria ad eruendam veritatem (‘per strappare
la verità’);
m) formazione unilaterale della prova in sede istruttoria a opera del giudice;
n) mancanza di una fase dibattimentale;
o) modulabilità dell’iter procedurale (il giudice può modificare, dati certi presupposti
ed entro certi limiti, l’ordine seriale della procedura onde renderla più rapida ed efficace);
p) modulabilità degli esiti della procedura (il giudice ha a disposizione un articolato
ventaglio di modalità per ‘uscire’ anche provvisoriamente dal processo, non limitato alla
condanna o all’assoluzione; può ad esempio condannare a una pena straordinaria inferiore
a quella edittale e commisurata al cumulo indiziario e alla qualitas delicti et personae, può
con l’absolutio ab instantia dimettere l’imputato a processo aperto, può esiliarlo per un tempo
definito o perpetuamente con un provvedimento di bando o bannum, può disporne il rilascio
cum cautione o cum fideiussione, può con l’ordine di amplius cognoscendum procedere a
nuove acquisizioni probatorie, ecc.).
Il procedimento di natura accusatoria presenta a sua volta, al contrario di quello in-
quisitorio, meccanismi giudicati singolarmente adatti a realizzare la tutela dei diritti e a
garantire il godimento delle libertà civili.
I suoi caratteri appaiono per lo più speculari rispetto a quelli inquisitori, innanzitutto
per quanto riguarda l’impulso processuale. Il procedimento può essere liberamente avvia-
to – senza peraltro che l’ordinamento preveda alcun specifico obbligo al riguardo – da un
privato qualsiasi (quivis e populo) che non rappresenta necessariamente la parte lesa.
L’accusatore, assumendosene ovviamente la responsabilità, costituisce innanzi al giudice
un altro soggetto, lo indica come autore di un determinato reato e chiede che nei suoi con-
fronti sia pronunciata la pena prevista dall’ordinamento e – se l’accusatore coincide con
la parte lesa – che sia altresì definito il dovuto risarcimento (si noti che da questo princi-
pio discende la non obbligatorietà dell’azione penale in capo agli organi pubblici di accu-
sa che ancora oggi contraddistingue gli ordinamenti penali a tradizione accusatoria).






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