Page 13 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 1 – Interest reipublicae ne crimina remaneant impunita

Su questa premessa, il rito accusatorio si dipana, in base a un risalente e noto prin-
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cipio, come actus trium personarum (‘azione di tre persone’) e secondo forme spesso
vicine a quelle del processo civile. In altre parole, il procedimento accusatorio richiede
per il suo svolgimento la necessaria e contemporanea presenza di tre distinti soggetti
processuali, l’accusatore, l’accusato e il giudice (e dunque in linea di principio non
ammette la possibilità di procedere in contumacia). I primi due sono posti sullo stesso
piano, godono dei medesimi diritti e hanno i medesimi doveri. Il giudice è a sua volta
un soggetto neutrale che si colloca in una posizione di arbitro super partes. Egli è il
pubblico garante del rispetto delle forme procedurali, ed è chiamato a chiudere la causa
con una condanna o con una assoluzione. L’iniziativa processuale e probatoria è invece
strettamente riservata alle due parti; in particolare, l’onere della prova spetta a chi accusa.
Il modello accusatorio si dimostra inoltre assai più incline a fissare i principi della
pubblicità e dell’oralità (e anche della partecipazione popolare all’amministrazione del-
la giustizia: si pensi, nel caso inglese, alla giuria), che si riflettono nella centralità del
dibattimento come momento di verifica e discussione del materiale probatorio indivi-
duato e fornito dalle parti, e dunque come momento di fissazione della prova e di for-
mazione della verità processuale attraverso il contraddittorio.
Last not least, il modello accusatorio assicura ampio spazio al diritto di difesa e in
particolare al ricorso alla patrocinio tecnico (ovviamente sia in favore dell’accusatore
che dell’accusato), e tende a limitare i casi in cui l’imputato viene privato della libertà
personale (secondo un principio che in progresso di tempo sarà definito e codificato
come presunzione di innocenza).



1.2. Alle origini del dualismo accusa-inquisizione

La dicotomia accusa/inquisizione attraversa, accompagnando lo sviluppo delle istitu-
zioni politiche e sociali tra Evo Medio e Moderno, tutta l’esperienza storica del diritto
comune europeo dal XII al XVIII secolo. Aperta agli influssi, spesso di segno oppo-
sto, sia del diritto romano che del diritto canonico, essa presenta un’evoluzione che si
manifesta innanzitutto nella sempre più ampia diffusione, nella pratica e nella consue-
tudine prima che nella legislazione e nella dottrina, del modello inquisitorio a danno
di quello accusatorio.
La trasformazione dell’inquisizione da forma connotata da caratteri di straordina-
rietà e di eccezionalità (come appare dalle fonti giustinianee e come è ancora attestato
nella pratica della prima metà del XIII secolo) a forma ordinaria e prevalente, che risul-
ta sostanzialmente conclusa nella prima metà del XVI secolo dopo un processo protrat-
tosi per alcuni secoli, non comporta peraltro, specie a livello dottrinale e accademico,
l’abbandono definitivo dell’accusa, e permette quindi la continuazione di un rapporto dia-
lettico assai articolato, che verrà definitivamente modificato solo con la codificazione.



1 Il principio («Iudicium est actus trium personarum») è solitamente riferito al De iudiciis del glossatore
Bulgaro († 1166 ca.), ma è in realtà presente in parecchi scritti giuridici di età basso-medievale.

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