Page 124 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale

accanto alla quale è peraltro opportuno segnalare – ancorché telegraficamente – ulterio-
ri e significativi interventi innovativi, rappresentati:
a) dal divieto di deferire il giuramento all’imputato, che cessa così di essere consi-
derato testis contra se (§ 6);
b) dalla riforma del giuramento dei testimoni (§§ 9-10);
c) dall’affievolimento del principio della segretezza e dall’affermazione del diritto
dell’imputato a conoscere le prove a suo carico (§ 13);
d) dal diritto dell’imputato a conservare la libertà personale quando si proceda per
reati sanzionati con pena non afflittiva (§ 15);
e) dalle maggiori garanzie stabilite per i testimoni, che non possono essere imprigio-
nati al solo fine di ottenere una deposizione conforme alle attese del giudice (§§ 20, 25);
f) dal divieto di procedure e di provvedimenti straordinari e arbitrari (§§ 22, 48);
g) dall’obbligo per il giudice di acquisire anche le testimonianze e le prove a disca-
rico (§§ 23-24, 26);
h) dall’abolizione della categoria delle prove privilegiate, e cioè delle prove imper-
fette o indiziarie che per particolari categorie di reati particolarmente gravi sono non-
dimeno considerate sufficienti per l’irrogazione della pena edittale (§ 27);
i) dall’introduzione del principio della celerità del procedimento, segnatamente
quando l’imputato sia in carcere (§§ 29-32);
l) dalla nuova disciplina della contumacia, che rigetta il tradizionale principio con-
tumax pro confesso habetur, secondo il quale la contumacia equivale alla piena confes-
sione (§§ 37-44);
m) dall’abolizione della confisca dei beni del condannato (§ 45);
n) dall’introduzione di norme di salvaguardia e risarcimento per l’innocente ingiu-
stamente accusato (§ 46);
o) dalla previsione della difesa tecnica, che in particolare deve essere garantita ex
officio agli imputati poveri e indigenti (§ 50).



11.1.2.2. La Norma Interinale per la Lombardia austriaca
Per quanto riguarda la Norma Interinale del Processo Criminale per la Lombardia Au-
striaca, essa viene realizzata nel 1786 da un influente e autorevole funzionario imperia-
le, il giurista trentino Carlo Antonio Martini, allo scopo di avvicinare gradualmente il
sistema processuale vigente nello Stato di Milano a quello del resto dell’Impero asbur-
gico, in vista di una estensione (mai attuata concretamente) alla Lombardia della codi-
ficazione penale e processuale penale voluta dall’imperatore Giuseppe II.
Entrata in vigore il 1° gennaio 1787, la Norma Interinale (e cioè provvisoria, anche
se in realtà destinata a rimanere in vigore per un ventennio) è, a ben vedere, il frutto di
un’operazione di assemblaggio legislativo. I nove paragrafi dell’Articolo I, Dei delitti
criminali in genere, costituiscono infatti la traduzione pressoché letterale del primo ca-
pitolo, dallo stesso titolo, del non ancora promulgato codice penale giuseppino, e fissa-
no alcune regole fondamentali in ordine alla parte generale del diritto penale sostanziale
(specialmente in tema di dolo, imputabilità, concorso soggettivo e tentativo). Degno di


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