Page 122 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
aspetti che abbiamo visto caratterizzare la procedura penale romano-canonica, a comin-
ciare ovviamente dal ricorso alla tortura giudiziaria, le cui forme di esecuzione sono
accuratamente definite anche attraverso apposite tavole illustrative ben note ai bibliofili.
La Theresiana è seguita, nel giro di pochi anni, da una serie di interventi normativi
settoriali di segno opposto e di rilevante significato simbolico. Tra essi spiccano
l’abolizione della tortura, tenacemente perseguita sulla scia di Beccaria dal ministro
Joseph von Sonnenfels (decreto 2 gennaio 1776), la riduzione dei casi di applicazione
della pena capitale (decreto 19 gennaio 1776) e la sua (solo programmatica) sostituzio-
ne con i lavori forzati (decreto 17 febbraio 1777).
Questi interventi rendono ben presto necessaria una profonda rielaborazione della
Theresiana, che viene ordinata dall’imperatore Giuseppe II il 13 aprile 1781, pochi
mesi dopo la morte della madre Maria Teresa. Al termine di una nuova intensa sta-
gione di progettazione normativa, durante la quale svolge un ruolo cardine un allievo
di Sonnenfels, Franz Georg von Keess, la Theresiana viene sostituita, il 13 gennaio 1787,
dall’Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung (beccarianamente:
Codice Generale sopra i Delitti e le Pene, altrimenti noto come Josephina o Giuseppi-
na). Si tratta di un testo indubbiamente ispirato ai principi illuministi di legalità e di
razionalità, ma che appare assai meno sensibile a quelli altrettanto rilevanti di propor-
zionalità e di umanità e disegna perciò, pur optando per una parziale abolizione della
pena capitale, un sistema sanzionatorio di estremo rigore, con aspetti quasi terroristici.
La Giuseppina, dedicata al solo diritto penale sostanziale, è immediatamente af-
fiancata da due normative processuali che riflettono la bipartizione dei reati, operata
dalla stessa Giuseppina, nelle due grandi categorie dei delitti e delle trasgressioni di
polizia. Ci riferiamo alla Instruktion für die politischen Behörden (Istruzione per le Au-
torità politiche) del 12 febbraio 1787, che disciplina la procedura in materia contrav-
venzionale, e alla successiva Allgemeine Kriminalgerichtsordnung, che regola la proce-
dura negli affari criminali. L’Allgemeine Kriminalgerichtsordnung viene approvata da
Giuseppe II il 1° giugno 1788 ed entra in vigore il 1° agosto 1788. Si tratta di un avve-
nimento di non scarsa rilevanza nella storia della procedura penale. Se infatti
l’Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung del 1787 costituisce il
primo moderno codice penale, la Kriminalgerichtsordnung rappresenta, in buona so-
stanza, il primo moderno codice di procedura penale e delinea «quello che può essere
definito il modello di processo penale dell’Assolutismo illuminato», nel quale «statuali-
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smo e garantismo sono forzati a convivere». In questa precoce codificazione proces-
suale le scelte di sicura matrice illuminista sono in effetti condizionate e spesso neutra-
lizzate da una difficile se non impossibile convivenza con i rigidi principi centralizzato-
ri dell’Assolutismo statualista. Ne risulta un modulo processuale bensì razionale e fon-
dato sul primato della legge rispetto all’arbitriium iudicis, ma di natura strettamente
inquisitoria, fondato sulla rigida applicazione del sistema della prova legale (e dunque
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sulla ricerca della confessione) e sul ruolo centrale del «giudice factotum», che svolge
1 Cavanna, Storia del diritto moderno, 2, p. 309.
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Ivi, 2, p. 313.
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