Page 123 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 11 – Costruzioni ideali e proposte concrete alle soglie della codificazione

nell’interesse pubblico le tre funzioni dell’accusa, della difesa e del giudizio, con la
conseguente totale estromissione dal processo della difesa tecnica.
L’esperienza legislativa asburgica di fine Settecento culmina nello Strafgesetz über
Verbrechen und schwere Polizeiübertretungen (Codice sui delitti e sulle gravi trasgressioni
di polizia, altrimenti noto come Franziskana o Franceschina in onore dell’imperatore
Francesco I) del 3 settembre 1803, che riprende, assai migliorata nella forma, addolcita
in alcuni contenuti ma identica nella sostanza, la disciplina della codificazione giusep-
pina, sostituendo in toto la legislazione penale sostanziale e processuale del 1787-1788.
La Franziskana è particolarmente interessante per l’osservatore italiano in quanto essa
dal 1° gennaio 1816 entrerà in vigore nel Regno Lombardo-Veneto, e in conseguenza di
tale estensione una porzione consistente della penisola avrà modo di sperimentare per
parecchi decenni gli effetti delle scelte di politica legislativa maturate nell’ambiente
dell’Assolutismo austriaco.




11.1.2. L’area italiana
In area italiana, gli esiti maggiormente significativi della breve ma intensa stagione
normativa dell’Assolutismo illuminato sono rappresentati dalla Leopoldina nel Grandu-
cato di Toscana e dalla Norma Interinale del Processo Criminale per la Lombardia Au-
striaca. Entrambi i testi risalgono al 1786 e anche a essi conviene fare un breve cenno
per verificare fino a che punto il dibattito culturale in corso in quegli anni abbia influito
sulle scelte di legislatori che, pur convinti della necessità di modernizzare il sistema (e,
specie nel caso della Leopoldina, di aprirlo a istanze garantiste e umanitarie), appaiono
in realtà assai restii ad abbandonare gli schemi processuali ereditati dalla tradizione.




11.1.2.1. La Leopoldina
La Riforma della legislazione criminale toscana del 30 novembre 1786, fortemente vo-
luta dal granduca Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena (e che in suo onore reca appunto
la denominazione di Leopoldina), costituisce senza dubbio la più rilevante tra le con-
crete iniziative legislative settecentesche scaturite dalle idee di Beccaria prima dell’età
rivoluzionaria. Generalmente nota per essere stato il primo testo normativo ad abolire
totalmente la pena di morte (§ 51), la Leopoldina presenta una assetto normativo ancora
precodicistico e tutt’altro che esaustivo, che disciplina contestualmente il diritto penale
sostanziale e processuale. Lo schema inquisitorio del procedimento ex officio non viene
modificato strutturalmente (e anzi viene dato per presupposto), ma è riformato setto-
rialmente e dall’interno anche alla luce di taluni tra i principi propugnati dagli esponen-
ti dell’Illuminismo penale.
In altre parole, la Leopoldina inserisce nel consueto tessuto procedurale consolida-
tosi in Antico Regime una cospicua serie di regole e di istituti informati ai principi u-
manitari del garantismo penale e alla necessità di razionalizzare l’amministrazione della
giustizia punitiva. Spicca in questo senso la definitiva abolizione della tortura (§ 33),


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