Page 101 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 10




Accusa e inquisizione nella dottrina dell’Età dei Lumi








10.1. I principi fondamentali dell’Illuminismo penale
Le pagine che seguono sono volte a delineare taluni aspetti del dibattito che si svolge in
Italia negli ultimi decenni del Settecento in ordine al rapporto tra modello accusatorio e
strutture inquisitorie. La prospettiva nella quale si inserisce tale dibattito è quella di una
sempre più urgente riforma del processo penale. A sua volta tale riforma si inquadra in
una più generale rifondazione dello stesso sistema della giustizia punitiva informata ai
criteri garantisti e alle conseguenti linee di intervento individuate dalla speculazione
giuspolitica e giusfilosofica europea di matrice illuminista. Queste linee di intervento si
fondano su quattro principi fondamentali. Esaminiamoli brevemente.
a) Principio di legalità. Si tratta del principio espresso del noto brocardo nullum
crimen, nulla poena sine lege, attribuito nella sua formulazione finale al penalista tede-
sco Anselm Feuerbach (1775-1833) ma già presente nelle opere di Montesquieu e di
Beccaria. In base al principio di legalità nessuna azione o omissione costituisce un reato
in assenza di una previa legge che la definisca tale, e nessuna pena può essere irrogata
per la commissione di un determinato reato se non sia prestabilita dalla legge (il che
rende ovviamente inammissibile la pena straordinaria). Il principio di legalità è altresì
strettamente legato a quello dell’irretroattività della legge penale, secondo il quale la
norma penale si applica solo alle azioni od omissioni successive alla sua entrata in vigore.
b) Principio di proporzionalità. Secondo questo principio l’intensità della pena de-
ve essere commisurata alla gravità del delitto, secondo una precisa scala penale prefis-
sata dalla legge (al contrario di quanto si verifica nel sistema penale di diritto comune,
nel quale infrazioni relativamente lievi possono essere sanzionate con pene gravissime).
Dal punto di vista processuale ciò significa che tanto maggiore è la gravità del reato e
della conseguente pena tanto più attento e scrupoloso deve essere l’assoluto rispetto
delle forme processuali (mentre nel sistema di diritto comune l’atrocità del reato auto-
rizza il giudice a optare per forme processuali sommarie o sommarissime scevre da
qualsiasi forma di garanzia).
c) Principio di umanità. Il principio di umanità comporta in ambito sostanziale
l’eliminazione di qualsiasi forma di pena violenta e contraria alla dignità umana, segna-
tamente in ordine alle sanzioni di tipo corporale (mutilazioni, marchio a fuoco, frustate
e bastonature, berlina, ecc.). In ordine alla pena capitale, comporta in particolare che
essa consiste nella semplice privazione della vita, senza il corollario – consueto nel si-
stema penale di Antico Regime – costituito da una impressionante varietà sia di modali-
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