Page 142 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale

colo, in piena età rivoluzionaria e napoleonica, il secondo negli anni immediatamente
successivi al secondo conflitto mondiale e alla promulgazione della vigente Carta Co-
stituzionale. Tali momenti individuano a loro volta nella storia dell’avvocatura penale
in Italia tre periodi di diseguale ampiezza temporale, ciascuno dei quali risulta segnato
da caratteri propri e specifici.




A.3. La difesa tecnica e il processo penale nell’età del diritto comune
Il primo di questi periodi coincide con quella lunga epoca nella storia giuridica europea
che si è soliti denominare, forse con un poco di approssimazione, età del diritto comu-
ne. Un periodo tra i più densi nella storia della civiltà giuridica occidentale, dominato
da forme di natura prevalentemente giurisprudenziale in continua evoluzione, contrad-
distinto da complessi e articolati sistemi di fonti, caratterizzato da imponenti costruzio-
ni dottrinali fondate sulla tradizione romano-canonica. Un periodo che – come abbiamo
visto nei precedenti capitoli – vede la nascita (tra XII e XIII secolo) e il successivo con-
solidarsi a livello continentale (tra XIV e XVI secolo) di quel modello processuale pe-
nale che viene variamente denominato processo penale romano-canonico o processo
penale di diritto comune.
Ci siamo già soffermati sulle cause che hanno portato allo sviluppo e alla diffusio-
ne di questa specifica forma processuale, per molti versi legata al consolidarsi in Euro-
pa di nuove forme di organizzazione degli apparati pubblici e di controllo sociale desti-
nate a sfociare in quel complesso fenomeno chiamato Stato moderno. Ciò che importa
ora ribadire è il fatto che gli elementi costitutivi di tale processo sono quelli tipici del
modello processuale penale inquisitorio, tanto che il processo penale di diritto comune
può essere a ragione considerato l’archetipo delle procedure inquisitorie. Destinato a
dominare, pur con varianti locali, in tutta l’Europa continentale fino al secolo XVIII
inoltrato, il processo penale inquisitorio di diritto comune presenta – come rilevato in
precedenza – una serie di precisi caratteri strutturali che possono essere sinteticamente
richiamati nei seguenti termini:
a) iniziativa ex officio (all’infuori delle fattispecie più lievi, nelle quali si continua
ad ammettere l’iniziativa di parte);
b) commistione tra la figura dell’accusatore e la figura del giudice (cui spetta anche
l’iniziativa probatoria);
c) ordinarietà della custodia preventiva in carcere;
d) segretezza e scrittura (e in particolare decisione della causa fondata esclusiva-
mente su atti scritti);
e) assenza di una fase dibattimentale;
f) sviluppo di un sistema di prove legali (che privilegia la confessione come regi-
na probationum e che, di conseguenza, innesca i perversi meccanismi della tortura
giudiziaria);
g) applicazione di pene straordinarie (di gravità inferiore rispetto alla pena edittale
e determinate ad arbitrio del giudice) in mancanza di piena prova legale.



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