Page 135 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
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Capitolo 11 – Costruzioni ideali e proposte concrete alle soglie della codificazione
facilità può trasferire «ove più gli aggrada» anche la patria. Di conseguenza, è possibile
perseguire efficacemente il reo solo con una azione che abbia caratteri inquisitori: nella
monarchia «fa d’uopo assicurarsi prima del reo sospetto. Ed a far ciò conviene
l’anticipata secreta inquisizione».
11.9. Le proposte di Pagano
Il fatto che nella forma politica al momento dominante l’unica struttura processuale
attuabile sia quella inquisitoria non significa però che quest’ultima non possa essere
emendata, almeno parzialmente, dei molti e deplorevoli difetti che la contraddistin-
guono. I «gravi disordini» del vigente sistema («di cui testimoni noi siam tutt’ora nel
penoso esercizio della criminale avvocazia») possono essere così sintetizzati:
a) La conduzione del procedimento è in gran parte delegata dai giudici a notai o
scrivani privi di preparazione e di zelo, e spesso corrotti.
b) Il processo, o perché troppo ricco di inutili formalità o perché in mano a per-
sonale inefficiente, crea quell’impunità che per Pagano è ancora più dannosa alla li-
bertà civile dell’oppressione dell’innocenza.
c) L’accusa e la difesa non sono sullo stesso piano: tutto il procedimento appare
nettamente sbilanciato a favore della prima.
d) L’accusa calunniosa e la prevaricazione non sono di fatto perseguite.
e) Le funzioni di giudice e di accusatore sono concentrate nella medesima perso-
na: ciò comporta o un’inquisizione inefficace, che porta all’impunità, o un giudizio
partigiano, che porta alla persecuzione dell’innocenza.
Le riforme suggerite a questo punto per eliminare gli inconvenienti più rilevanti e
per avviare il procedimento a forme meno aspre e più garantiste portano Pagano a
raccomandare la creazione, attraverso una politica di piccoli passi, di un sistema pro-
cessuale misto, che contenga principi e istituti desunti sia dal modello inquisitorio che
da quello accusatorio. Tale sistema misto da un lato potrebbe aprire la via a una gradua-
le ma sempre più incisiva riforma in senso accusatorio del vigente processo (ormai
non più rispondente al grado di civilizzazione raggiunto dalla società), dall’altro fareb-
be salve le prerogative che stanno alla base della monarchia assolutista e riformista.
Lasciando trasparire una profonda ammirazione per l’istituto della giuria popola-
re di matrice anglosassone (che peraltro non può, secondo Pagano, adattarsi alle strut-
ture sociali e di governo esistenti nel Regno di Napoli), le Considerazioni sottolinea-
no l’importanza decisiva, nell’edificazione di un modello processuale al contempo
efficace e garantista, non tanto della libera accusa quanto dei principi, considerati
complementari, del giudice collegiale e della libera ricusazione (ripreso nuovamente
dal modello inglese).
La collegialità del giudice, sempre utile ma indispensabile nei casi più gravi, li-
mita l’arbitrio, che è inversamente proporzionale al numero dei giudici, e fa sì che
tutti gli aspetti delle questioni vengano presi in considerazione, dando quindi luogo a
un più corretto giudizio.
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